REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE D’ACCADEMIA
TITOLO III – CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
Art. 8 – Corsi di Diploma accademico di I livello (DAPL)
- I Corsi di Diploma di I livello perseguono l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l’accesso a studi di lI livello.
Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.
Art. 8/1 – Ammissione
- Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
- Per i corsi di diploma per i quali l’Accademia preveda una limitazione degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una prova motivazionale definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.
- 3.Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un’adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.
Art. 8/2 – Conseguimento del Diploma
- 1.Per conseguire il Diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il superamento di un Corso con verifica finale. La prova finale, di cui al successivo art.17/5, comma 7 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno quattro docenti di:
a} una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell’ambito di una delle discipline laboratoriali dello specifico corso di diploma della disciplina d’indirizzo dello specifico Corso di Diploma sotto la guida di un docente relatore di progetto;
b) un’elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scritta grafica sotto la guida di un relatore.
TITOLO IV – ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE
Art. 9 – Attività di tirocinio post-diploma
- 1.L’Accademia può attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:
- criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
- criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
- obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
- rilascio dell’attestato di partecipazione;
- eventuali cause di invalidità del tirocinio.
Art. 10 – Attività culturali ed integrative
- L’Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell’istituzione. Un’apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, predispone annualmente la programmazione delle attività che saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Capo I – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA
Art. 11 – Programmazione didattica
- 1.Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto di Autonomia, il Consiglio Accademico è l’organo preposto al piano di sviluppo triennale dell’attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale ed all’approvazione del Manifesto degli Studi.
- Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all’avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
- integrazioni e modifiche al piano di studi annuale:
- piano di copertura degli insegnamenti;
- piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- piano delle verifiche d’esame e delle prove finali.
- Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d’anno in caso di situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione.
Art. 11/1- Incompatibilità
- 1.L’incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Accademico
Art. 11/2 – Piano degli studi annuale
- Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicando il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.
- Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai sensi dell’art. 9 comma 1 dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto dell’ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio.
Art. 11/3 – Piano di copertura degli insegnamenti
- Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d’individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l’A.A. di riferimento.
- Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte.
- Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l’indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.
Art. 11/4 – Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
- Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.
- Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l’orario e l’aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni.
Art. 11/5 – Manifesto annuale degli Studi
- Entro il 30 Luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende:
- il piano annuale di ciascun Corso di studio;
- le modalità di accesso degli studenti;
- le modalità di immatricolazione e d’iscrizione;
- i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
- i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- l’ammontare delle quote, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
- I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b). d) ed e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.
- Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta.
Art. 11/6 – Coordinamento delle attività didattiche
- Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d’insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.
- Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.
- A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso, a titolo consultivo, e solo in alcuni casi, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.
Art. 11/7 – Verifica dei risultati delle attività formative
- L’Accademia si pone l’obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
- La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
- 3.I docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative, individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d’esame e dei giudizi degli studenti sull’efficacia dei corsi.
Capo Il – ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI
Art. 12 – Forme didattiche
- 1.Le attività didattiche svolte dall’Accademia possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.
- 2.In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
Art. 12/1- Corsi d’insegnamento
- 1.I corsi ufficiali d’insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia.
- 2.Le discipline che costituiscono i corsi d’insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
- Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma d’insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.
Art. 12/2 – Esercitazioni e laboratori didattici
- Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
- Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.
- 3.A motivo dell’alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.
Art. 12/3 – Seminari didattici
- Il seminario didattico è un’attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.
Art. 12/4 – Tirocini
- Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento.
- La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
- 3.Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
- 4.La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio Accademico. sentito il Consiglio di Amministrazione
Art. 12/5 – Compiti didattici dei docenti
- 1.I compiti didattici dei docenti consistono in:
- lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
- assistenza individuale agli studenti;
- accertamento del profitto degli studenti;
- attività di tutorato e di orientamento;
- assolvimento dei compiti organizzativi interni;
- partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.
- 2.Alla luce del profilo professionale dei docenti dell’Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.
- I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.
- Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.
- Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.
Capo lII – ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI
Art. 13 – Accertamento della preparazione degli studenti
- L’accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
- ammissione ai corsi di studio;
- prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
- prove finali.
- A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.
- In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all’inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste
- L’accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l’esame. L’accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell’esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia {revisioni) previste.
- Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti al docente di riferimento in qualità di presidente della commissione L’accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d’esame per i corsi di I livello che deve prevedere due sessioni ordinarie e una straordinaria distribuite nel corso dell’A.A. approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d’inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d’esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione invernale (Gennaio-Febbraio) e Straordinaria (settembre-ottobre) debbono concludersi entro il 30 marzo dell’A.A. successivo.
Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno 14 giorni tra un appello e l’altro. - La data dell’appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante il sito istituzionale – portale dedicato e per via informatica almeno dieci giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.
- Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d’accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.
- L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.
- La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o tre giorni dopo la sospensione dell’ordinaria attività didattica.
- L’attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale.
- Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.
- L’esame finale di profitto s’intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode.
Art. 13/1 – Ammissione agli esami di profitto
- Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
- essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle quote e dei contributi amministrativi.
- essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.
- Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.
- Lo studente può sostenere, nel corso dell’A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
- Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell’A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d’esame.
- Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l’esame nell’appello immediatamente successivo.
- La valutazione negativa non comporta l’attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.
- Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l’esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: “ritirato”.
- Nel caso in cui lo studente venga “respinto”, potrà sostenere l’esame nell’appello successivo della medesima sessione.
Art. 13/2 – Commissione degli esami di profitto
- Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti al docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia.
- In caso di prove d’esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
- 3.La verbalizzazione dell’esito dell’esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della seduta d’esame. Lo studente ne prende atto sottoscrivendo a sua volta.
- 4.La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente
Art. 13/3 – Ammissione ai corsi di studio
- 1.Per accedere ai corsi di studio della Dam Academy è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale.
- 2.I corsi di studio presso la Dam Academy sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato a prerequisiti riconosciuti attraverso le modalità di accesso previste nei singoli regolamenti di corsi.
- 3.Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa e della qualità degli studi il numero degli studenti iscrivibili viene deliberato annualmente dal consiglio accademico e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:
- disponibilità dei docenti;
- disponibilità di aule e laboratori;
- monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
- monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;
- I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti necessari all’ammissione.
Art. 13/4 – Accertamento della preparazione iniziale
- I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l’ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico.
Art. 13/5 – Prova finale di Diploma
- 1.I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di Diploma di I livello, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.
- 2.Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:
a} un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d’indirizzo;
b) un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
- 3.Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 marzo dell’A.A di riferimento.
- Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
- aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti;
- aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall’Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA;
- essere in regola con il pagamento delle quote e dei contributi amministrativi.
- Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell’indennità della prova finale di Diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da almeno tre docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dell’Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del docente responsabile del progetto artistico.
- La prova finale del Diploma di I livello consiste in:
- una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema concordato con il docente del corso della disciplina del corso di iscrizione;
- una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L’eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
- Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell’assegnazione della tesi, un docente dell’Accademia.
- Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva. Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il Relatore della tesi di carattere artistico-progettuale non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico.
- Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che, per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata.
- Per la prova finale di Diploma di I Livello, l’argomento di tesi deve essere concordata con il professore relatore all’inizio del secondo semestre dell’ultimo anno accademico
- Per la prova finale di Diploma di I Livello è data facoltà allo studente di presentare al docente individuato come relatore una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
- Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l’impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente, o i docenti relatori, a ritirare l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
- La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a otto punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto.
Capo IV – QUALITÀ DELLA DIDATTICA
Art. 14 – Attività di orientamento
- L’attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all’interesse e alla vocazione dell’utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
- L’attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall’Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. IL servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di Il grado disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di tirocinio e stages presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti d’interesse dell’Accademia, previa stipula di convenzioni.
- 3.Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
- 4.L’Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:
- contribuire all’orientamento degli studenti nel corso degli studi;
- migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi eil numero dei fuori corso, migliorando, nell’insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
- rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
- 5.L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente all’attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato dall’Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
- 6.Le attività aggiuntive per attività di orientamento possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti.
Capo V – RESPONSABILITÀ DIDATTICHE
Art. 15 – Individuazione delle responsabilità
- Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell’Accademia.
- Le responsabilità sono attribuite:
- al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche;
- ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
- ai docenti per lo svolgimento delle attività d’insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi dalle strutture didattiche competenti.
TITOLO VI – STUDENTI
Capo I – NORME GENERALI
Art. 16 – Rapporto formativo
- Con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare quote, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l’impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Accademia.
- L’iscrizione ai corsi di Diploma di I Livello si può ottenere solo in qualità di studente.
- Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell’ambito di programmi di scambi internazionali,
- Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
- È ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma, Diploma Specialistico e Corso di Formazione alla Ricerca artistica, è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello come da nuova normativa .
- Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.
Art. 17 – Immatricolazioni
- Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I sono indirizzate al Direttore dell’Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
- La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.
Art. 17/1- Iscrizioni e libretti accademici personali
Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
- Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione ad anni accademici successivi a quelli d’immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di quote, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 2.Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
- documento di riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- documento contenente il percorso didattico dello studente;
- documento comprovante l’iscrizione all’Accademia.
- Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
- 4.Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
- 5.Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
- 6.Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.
Art. 17/2 – Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
- 1.L’Accademia applica le disposizioni generali sull’ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.
- 2.Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
- determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
- approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di ammissione
- emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
- La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:
- che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l’accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest’ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione:
- che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.
- Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l’ammissione ai corsi dell’Accademia. Le risultanze sono soggette all’approvazione del Consiglio Accademico.
Art. 17/3 – Iscrizione di Diplomati
- I Diplomati di I Livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I livello il Consiglio Accademico procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.
- La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.
- Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
Art. 17/4 – Iscrizione a corsi d’insegnamento singoli
- Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di cinque per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.
- Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l’indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.
- L’iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- È possibile l’iscrizione a singoli corsi come uditori. Una quota, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza di massimo cinque corsi.
Art. 17/5 – Curricula e piani di studio individuali
- L’Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i “curricula”.
- I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.
Capo II – MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA
Art. 18 – Trasferimento ad altre Accademie
- Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico all’inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l’istanza sia accompagnata, ove richiesto dall’Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell’Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
- A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso la Dam Academy, salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.
- L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di quote, contributi ed indennità versate dallo studente.
- Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.
Art. 18/1- Trasferimenti da altre Istituzioni
- La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire alla DAM entro il 30 settembre di ogni anno accademico.
- Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. DEVE essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
- Il Consiglio Accademico, che ha facoltà di nominare una apposita commissione, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Istituzione di provenienza.di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso la DAM
- di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dalla DAM
- Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.
- I crediti formativi vengono conformati ai DAM.
Art. 18/2 – Passaggi di corso
- È Consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell’Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
- Il passaggio da un indirizzo all’altro è consentito solo in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l’intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.
- Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.
Art. 19 – Riconoscimento degli studi pregressi
- È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
- in possesso di titolo universitario;
- in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero;
- in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
- L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
- presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti;
b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
c) presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione equipollente di provenienza.
- Il riconoscimento può avvenire mediante:
- la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico formative e uguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico formative, senza convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
- Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.
- Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata).
Art. 20 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi
- Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso
- Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
- Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:
- curriculum accademico svolto;
- versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;
- versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda (qualora l’interruzione degli studi superi i tre anni l’amministrazione dell’Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria.
Art. 20/1- Rinuncia agli studi
- Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.
- La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.
- Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.
Art. 20/2 – Decadenza della qualifica di studente
- Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.
- Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l’anno in corso.
- Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.
- 4.Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
- 5.La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
Art. 20/3 – Cessazione della qualifica di studente
- La qualifica di studente iscritto all’Accademia cessa per:
- conseguimento del titolo di studio;
- trasferimento ad altra Accademia;
- rinuncia agli studi;
- decadenza.
Capo III – TITOLI ACCADEMICI
Art. 21 – Rilascio dei Diplomi accademici
- I titoli di studio aventi valore legale conferiti dalla Dam Academy vengono rilasciati dal Direttore.
- Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.
Art. 21/1- Riconoscimento di titoli accademici stranieri
- Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l’equiparazione dei titoli dei due paesi, l’Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’accordo ed all’emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l’ammissione avverrà con l’identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.
- In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall’Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.
- Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore in qualunque periodo dell’anno.
- L’interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:
- certificazione degli esami di profitto sostenuti con l’indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
- programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;
- il titolo di Scuola superiore che ha consentito l’iscrizione all’Accademia.
- 5.Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all’esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell’equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definitiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell’equipollenza.
- 6.Qualora il riconoscimento dell’equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.
Art. 21/2 – Rilascio di titoli congiunti
- L’Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
- L’Accademia, sentito il MUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l’Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
- Il titolo viene conferito dall’Accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.
Art. 21/3 – Certificazioni dei titoli di studio
- Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all’interessato il Diploma accademico di I livello, accademico in originale.
Art. 21/4 – Altre Certificazioni
- La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
- L’Accademia rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato redatto in duplice lingua (in italiano e in inglese) e riporta le principali indicazioni relative al “curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, nonché la valutazione secondo la scala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).
Il modello di “Diploma Supplement” è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, recepito dalla normativa italiana ed eventuali successive modifiche.
Capo IV – SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI
Art. 22 – Sanzioni disciplinari
- 1.Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
- 2.Le sanzioni che possono essere comminare al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
c) sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
d) espulsione temporanea dall’Accademia, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame;
e) Radiazione dell’Accademia.
- Le sanzioni di cui alla lettera a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di una relazione del Direttore.
- Nei casi previsti di cui alle lettere b), c), d) ed e), lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
- Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.
- Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
- La radiazione dall’Accademia comporta la comunicazione dell’addebito alle altre istituzioni accademiche.
TITOLO VII -DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 23 – Diritto allo studio
- L’Accademia persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l’organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
- L’Accademia provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
- L’Accademia disciplina le modalità di concessione delle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, attraverso:
- bandi di concorso per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche (aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi);
- bandi di concorso per l’esonero totale o parziale del pagamento dei contributi di frequenza.
- 4.La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.
Art. 24 – Studenti diversamente abili
- 1.L’Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti. (Capire come raccogliere tutti i documenti)
TITOLO IIX COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ
Art. 25 – Comunicazione
- L’Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità di informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
- Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale.
- Le informazioni vengono fornite mediante:
- comunicazioni scritte a cura degli uffici dell’Accademia;
- comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento;
- comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell’Accademia;
- comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento;
- attraverso il sito istituzionale dell’istituzione.
TITOLO IX – ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Art. 26 – Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni
- Il presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio Accademico ed è approvato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali. In seguito all’approvazione del Ministero, il Regolamento è adottato con decreto del Direttore ed entra in vigore con la pubblicazione all’Albo dell’Accademia.
- 2.All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
- 4.Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, ed emanate con decreto del Direttore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.